Impeachment contro Dilma è incostituzionale

Impeachment contro Dilma è incostituzionale

di Teresa Isenburg

Ho tradotto una parte limitata di un lungo e circostanziato articolo dei giuristi Alexandre Bahia (Università Federale di Ouro Preto), Marcelo Cattoni (Università Federale di Minas Gerais)  e Paulo Oitti, uscito sulla rivista “Consultor Juridico del 4.12.2015 che analizza tutti i capi di imputazione inseriti nella procedura di impeachment accettata dal Presidente della Camera e anche il fondamento giuridico di riferimenti ripetuti in continuazione nella stampa e nei dibattiti, documentando la infondatezza giuridica degli stessi. Dal momento che quella che è in atto da molti mesi (cioè dall’inizio della nuova legislatura il 1° gennaio 2014)  è una eversione legale ed istituzionale, è di importanza primaria avere chiaro il quadro istituzionale entro il quale ci si muove e quali sono le illegalità che contro di esso si praticano. Nella Costituzione l’impeachment è trattato nell’articolo 85.  Il discorso politico, è ovvio, è altro. Appunto, altro. Aggiungo che nel tradurre so che ho mantenuto una vicinanza terminologica a formule giuridiche che probabilmente in lingua italiano hanno altra dizione: ad esempio “crimine di responsabilità” non so se è termine corretto. 

“Un questione semplicemente fondamentale è stata ignorata in tutti i dibattiti, che si sono sempre più trasformati in una ‘guerra di opinione’ fra due tifoserie organizzate,  a favore o contro la destituzione della Presidente della Repubblica. Si tratta della differenza fondamentale fra Presidenzialismo e Parlamentarismo, che è l’essenza (di natura giuridica) dell’istituto dell’ impeachment.

Nel Presidenzialismo, le figure del Capo di Governo e di Stato si trovano unificate nella stessa persona, mentre nel Parlamentarismo tali funzioni vengono esercitate da persone differenti. Il (la) Capo del Governo parlamentarista  è chi  esercita le funzioni equivalenti  al(alla) Presidente della Repubblica nel presidenzialismo per quanto attiene alle attribuzioni di quest’ultimo nella conduzione della politica e della Amministrazione Pubblica. Qui entra la differenza fondamentale fra detti regimi di governo, cioè, la forma in cui può essere destituito(a) il(la) Capo di Governo.

Nel Parlamentarismo, abbiamo l’istituto del voto di fiducia, con il quale il(la) Primo Ministro(a) può essere rimosso(a) con la sola perdita della fiducia del Parlamento. Cioè, perso l’appoggio della base alleata o in conseguenza di una grave crisi politica, il Parlamento può rimuovere il(la) Capo di Governo, affinché altra persona eserciti tale funzione (la forma della scelta varia secondo la legislazione di ogni paese). È importante sottolineare: approvata la sfiducia, non cade solo il Primo Ministro, ma lo stesso Parlamento, affinché si diano nuove elezioni. Invece nel presidenzialismo, abbiano l’istituto dell’  impeachment, che non è sinonimo di voto di fiducia e questo per una semplice ragione: si esige che il(la) Presidente abbia commesso un crimine di responsabilità per potere essere deposto(a)  dalla Presidenza della Repubblica – e dal momento che in questo caso si tratta di un ‘crimine’ e non di mera questione politica, il(la) Presidente è sollevata dal suo incarico e assume il Vice-presidente, mentre i membri del Parlamento conservano i propri mandati intatti . Non è causa di impeachment eventuale insoddisfazione popolare sulle politiche economiche, come non lo è (non deve esserlo) l’eventuale perdita della maggioranza del Capo dell’Esecutivo in Parlamento. In un sistema Parlamentarista, una e altra causa sarebbero sufficienti per il voto di sfiducia, ma nel Presidenzialismo non è così che sono date le ‘regole del gioco’, pena l’abuso delle regole per raggiungere obiettivi oscuri. … camuffare un tentativo d destituzione di un(a) Presidente attraverso la richiesta di apurazione di fatto che non corrisponde a crimine di responsabilità è una forma contemporanea di colpo di Stato.

Crimini di responsabilità, questi, previsti dalla legge, in forma tassativa, di modo che non può  darsi interpretazione estensiva o analogica per giustificare legalmente e costituzionalmente l’ impeachment al di fuori delle specifiche ipotesi legalmente  rese positive. … Questo significa che è incostituzionale la decretazione di impeachment senza che si provi l’occorrenza  di crimine di responsabilità contro il(la) Presidente della Repubblica. …

Questa è precisamente la questione che è solennemente ignorata dai media e dall’opinione pubblica in generale nel tormentato processo di impeachment presentato contro la Presidente Dilma Rousseff: nessuna condotta di Dilma Rousseff si inquadra nelle tassative ipotesi di crimini di responsabilità della Legge dell’ Impeachment (Lei n.º 1.079/50). …

Qui è necessario un importante chiarimento. Crimini di responsabilità sono, come il nome dice, crimini. … Quindi, ciò che qui si difende è che il Supremo Tribunale Federale   (custode della Costituzione) ha il dovere costituzionale di bloccare l’azione di impeachment, per atipicità della condotta imputata (cioè, per assenza di requisiti materiali per promuovere un processo di impeachment), caso essa (condotta) non si inquadri nell’elenco tassativo di crimini di responsabilità legalmente fissato. …

Infine, sia la giurisprudenza del Supremo Tribunale Federale, sia la stessa Legge dell’ Impeachment e la stessa Costituzione lasciano chiaro che i crimini di responsabilità sono crimini e, come tali, devono essere interpretati secondo l’interpretazione puramente letterale (mai ampliativa né analogica), come le norme penali in generale. “

Dilma-NÃO-VAI-TER-GOLPE

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