Nota aggiornata su “Reddito di cittadinanza” e Quota 100

Nota aggiornata su “Reddito di cittadinanza” e Quota 100

 NOTA AGGIORNATA SU “REDDITO DI CITTADINANZA” E QUOTA 100 

(DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 2019, N.4)

 

Il 28 gennaio è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che disciplina il cosiddetto “reddito di cittadinanza” e Quota 100.   Il testo è dunque quello effettivamente definitivo, diverso in alcune parti anche rispetto alla versione approvata dal Consiglio dei Ministri (per come era stata pubblicata dalla stampa).

Ovviamente come tutti i decreti ha effetti immediati, ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni, e nella conversione sono possibili modifiche da parte del Parlamento.

Prima di entrare nelle considerazioni specifiche relative alle due misure, va premessa una considerazione generale, dirimente per tutta la manovra di bilancio, e che ha una particolare importanza per il “reddito” e “quota 100”, che della manovra sono la parte quantitativamente più rilevante in termini di risorse.

Come abbiamo sottolineato fin dall’inizio, la manovra finale fissa clausole di salvaguardia pari a 23 miliardi per il 2020 e 29 miliardi per il 2021. La necessità di reperire quelle risorse, ingentissime, per disinnescare gli aumenti dell’IVA che altrimenti scatterebbero, fa sì che oltre a una serie di prevedibili (e previsti) tagli futuri, ogni intervento, compresi quelli su pensioni e reddito, sia sottoposto  alla possibilità molto concreta di essere rimaneggiato e rimesso in discussione, dopo le elezioni. La manovra è una manovra elettorale.

Tanto più, perché sul terreno fiscale, il governo in continuità con quelli precedenti, persegue con la pratica di condoni e sconti alle imprese, e fa la Flat-Tax per il lavoro autonomo. L’opposto di quanto sarebbe possibile e necessario mettere in campo, contrastando la grande evasione, ripristinando una reale progressività delle imposte, istituendo una patrimoniale sulle grandi ricchezze.

 

IL “REDDITO DI CITTADINANZA” O LA SOCIETA’ DELLA COAZIONE

LA POVERTA’ IN ITALIA E Il VINCOLO DELLE RISORSE

Secondo l’Istat nel 2017 in Italia c’erano 1 milione e 778mila famiglie residenti in condizioni di povertà assoluta, corrispondenti a 5 milioni e 58mila persone. Le famiglie in condizione di povertà relativa erano invece 3 milioni 171mila pari a 9 milioni 368mila persone.

Per quanto il Ministro Di Maio affermi che il reddito si rivolge a 5 milioni di persone, le stime dell’Istat indicano una platea assai più limitata, 1 milione 308 mila famiglie, per 2 milioni e 706 mila persone. La misura quindi non solo non coprirebbe tutta l’area della povertà, assoluta e relativa, ma risponderebbe a poco più della metà della stessa condizione di povertà assoluta.

Per quanto le risorse stanziate siano significativamente superiori a quelle del REI, va sottolineato come il “reddito di cittadinanza” venga erogato non in relazione al numero di coloro che rientrano nei requisiti di reddito e patrimonio e che abbiano ovviamente fatto domanda, ma fino al tetto delle risorse stanziate. Se le domande superano le risorse, il sussidio viene rimodulato e ridotto.

 

10 ANNI DI RESIDENZA

Per garantire il più possibile che il provvedimento venga riservato agli “italiani”, per cui come ha detto Di Maio “è stato concepito”, l’RdC sarà fruibile solo da chi sia residente nel paese da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Si raddoppiano  in questo modo i 5 anni previsti per l’ottenimento del permesso  di soggiorno UE di lungo periodo. Una previsione discriminatoria e soggetta ad essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale – che con una recente sentenza ha stabilito l’irrazionalità di norme che mettano in correlazione il soddisfacimento di bisogni primari con la lunga permanenza su un territorio -  ma intanto utile alla propaganda razzista e sempre meno distinguibile di Lega e 5Stelle.

 

IL REDDITO E LA FAMIGLIA 

L’RdC non sarà una misura individuale – come dovrebbe essere -  ma familiare. Non solo nel senso che il reddito viene erogato ai nuclei familiari, ma nel senso che le varie condizionalità impegnano ogni membro della famiglia e nel caso in cui un singolo membro non le rispetti, la ritorsione (la decadenza) colpisce tutti.  Anche in questo caso è tutta da verificare la costituzionalità della norma. Di certo per gli estensori, il principio di responsabilità individuale va a farsi benedire, in un disegno in cui il disciplinamento esterno del mercato del lavoro e delle leggi che lo regolano, si intreccia con quello interno della famiglia, sempre più concepita come unità coattiva: dal reddito al ddl Pillon.

 

I REQUISITI DI REDDITO E PATRIMONIO 

Potranno accedere all’RdC, i nuclei familiari che rispettino congiuntamente i requisiti di un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;  un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ai 30mila euro;  un patrimonio mobiliare non superiore ai 6mila euro (accresciuto di 2mila euro per ogni componente della famiglia fino ad un massimo di 10mila e di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo); un valore del reddito familiare di 6mila euro per i singoli, moltiplicato per la scala di equivalenza secondo il numero dei componenti (+0,4 dal secondo membro maggiorenne in poi, + 0,2 per i minori).

La scala di equivalenza è ridotta rispetto a quella dell’Isee, il che determina una penalizzazione per le famiglie numerose, in particolare se con minori. 

Per l’accesso alla pensioni di cittadinanza il valore del reddito soglia è incrementato a 7.560 euro.

Nessun componente della famiglia dovrà possedere auto nuove acquistate 6 mesi prima, o con cilindrata superiore a 1600 cc, o moto superiori a 250 cc immatricolati due anni prima.

Nessun componente della famiglia dovrà aver dato dimissioni volontarie nell’anno precedente, senza nessuna analisi delle motivazioni specifiche nei diversi casi.

Il sussidio sarà corrispondente alla differenza tra il reddito percepito e la soglia di 780 euro mensili. Non potrà in ogni caso superare i 6mila euro annui per un singolo che non abbia alcun reddito (moltiplicato per la scala di equivalenza per più componenti) e di una ulteriore quota fino ad un massimo di 3360 euro per chi vive in affitto.

Sarà corrisposto per 18 mesi, e potrà essere rinnovato dopo la sospensione di un mese.

IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI sono previste pene da 2 a 6 anni con la restituzione di quanto ricevuto (aumenta di un anno rispetto alla prima versione la durata minima della detenzione).

 

IL PATTO PER IL LAVORO E IL PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE

Tutti i maggiorenni dovranno dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro, al percorso di formazione o riqualificazione, e alle attività al servizio della comunità ( 8 ore settimanali gratuite nei progetti dei comuni). Dovranno svolgere attività di ricerca di lavoro definite e documentate settimanalmente, fare colloqui psico-attitudinali, accettare una delle tre offerte di lavoro congrue nei primi dodici mesi. Dopo il primo anno o in caso di rinnovo, dovranno accettare la prima offerta utile. Come già detto, nel caso in cui uno dei componenti non sottoscriva entrambe i Patti, l’RdC decade per tutto il nucleo familiare. Nel caso di assenze ingiustificate alle convocazioni dei Centro per l’Impiego anche di un solo membro invece, scattano  le decurtazioni (un mese per un’assenza, due mesi per due, la decadenza per tre assenze).

 

LA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA DI LAVORO

Nei primi 12 mesi è definita congrua un’offerta di lavoro entro 100 chilometri dalla residenza se si tratta della prima offerta, 250 chilometri se è la seconda offerta, ovunque nel territorio nazionale se è la terza offerta.  Oltre il dodicesimo mese è congrua un’offerta entro i 250 chilometri se è la prima o la seconda offerta, ovunque se è la terza.  In caso di rinnovo, vale un’offerta ovunque nel territorio nazionale. Solo nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano persone con disabilità, la distanza massima resta a 250 chilometri. Viene richiamata la definizione di congruità di uno decreti attuativi del Jobs Act, ma non il successivo decreto Poletti dell’aprile 2018. Va ricordato che secondo questo decreto (che il testo del RdC peggiora nettamente rispetto alla distanza dal luogo di residenza), viene definita congrua un’offerta anche a tempo determinato, purché non inferiore ai 3 mesi di durata.  In sostanza ci si dovrebbe spostare ovunque nel territorio nazionale per non perdere un lavoro che dura un trimestre.

 

I SOLDI ALLE IMPRESE 

Al datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato il beneficiario dell’RdC, e realizzi in questo modo un incremento del numero di occupati,  è riconosciuto uno sgravio contributivo pari alla differenza tra 18 mensilità e il reddito già goduto. Lo sgravio non sarà comunque inferiore a 5 mensilità. La versione finale elimina il mese aggiuntivo (6 mesi di sgravio fisso) previsto inizialmente per le donne ed i soggetti svantaggiati.

Nel testo definitivo viene eliminata la concessione dell’incentivo anche se non c’è incremento occupazionale e semplicemente si sostituiscono i lavoratori andati in pensione. Devono essersi accorti, come avevamo segnalato commentando la versione precedente, che dare contributi anche per la semplice sostituzione di chi va in pensione con lavoratori che già costano meno, in quanto neo assunti, e già hanno meno diritti, dopo il Jobs Act, era davvero eccessivo!

Resta il fatto che, poiché con il Jobs Act si può licenziare praticamente sempre, senza l’obbligo della reintegra, il “reddito di cittadinanza” funzionerà esattamente come ha funzionato la decontribuzione associata al contratto a tutele crescenti del Jobs Act: una volta esauriti gli sgravi, via libera ai licenziamenti! Con buona pace del tempo indeterminato.

Non si sono eliminate le norme vessatorie sui licenziamenti previste dal Jobs Act, reintroducendo l’articolo 18, come prometteva il M5S in campagna elettorale, si è invece trasformato il “reddito di cittadinanza” in un ulteriore incentivo alle imprese, che produrrà altra occupazione precaria.

 

IN CONCLUSIONE

Oltre ai limiti molto pesanti di copertura della platea prima indicati, il “reddito di cittadinanza” non è un reddito di cittadinanza: il governo sovrappone totalmente il contrasto alla povertà con le politiche per il lavoro, e vara un provvedimento di workfare con condizionalità pesantissime e punitive. 

Nel frattempo non fa politiche per creare lavoro, per cui, con una contraddizione macroscopica, non si riesce a comprendere da dove dovrebbero venir fuori i milioni di posti di lavoro alla cui accettazione è vincolata la concessione del reddito. 

Il “reddito di cittadinanza” è un provvedimento discriminatorio per le famiglie extra-comunitarie povere. Disegna una società il cui obiettivo è quello di un disciplinamento distruttivo dell’autonomia delle persone, sottoposte nello spazio domestico ad un’idea di famiglia che è sempre più comunità coattiva, mentre fuori dallo spazio domestico, opera la “disciplina del mercato”. 

Si lavora gratuitamente per il comune, mentre si bloccano le assunzioni in una pubblica amministrazione che è sempre più ridotta ai minimi termini. Ci si deve spostare fino all’intero territorio nazionale per un lavoro la cui durata può anche essere di tre mesi. 

E il “reddito” alla fine non è che un’altra forma per trasferire risorse alle imprese, esattamente come ha fatto la decontribuzione prevista da Renzi per il cosiddetto “contratto a tutele crescenti” del Jobs Act. 

 

 

QUOTA 100 NON E’ L’ABROGAZIONE DELLA LEGGE FORNERO

E NON RISOLVE NULLA PER LE DONNE E I LAVORATORI PRECARI

 

ASSENTE LA NONA SALVAGUARDIA PER GLI ESODATI

Non è prevista neppure nella versione definitiva del Decreto, la nona salvaguardia per gli esodati che avrebbe dovuto sanare la situazione di circa 6mila persone, non coperte dalle salvaguardie precedenti e rispetto alla quale erano state reiterate molte promesse da parte della maggioranza. E’ un punto grave, per cui si deve continuare a pretendere una soluzione.

UNA MISURA UNA TANTUM? 

Si fissa poi il carattere “sperimentale” e non strutturale di Quota 100, la cui valenza è delimitata al  triennio 2019- 2021.  In realtà, come già detto, il meccanismo delle clausole di salvaguardia, sottopone l’intervento sulle pensioni come quello sul reddito al rischio  che si tratti di misure spot, determinate dalla propaganda in vista delle elezioni europee, persino maggiore della sperimentalità triennale.

QUOTA 100 NON E’ QUOTA 100

Si fissano poi i due requisiti:  almeno 62 anni di età e almeno 38 di contributi, che devono essere rispettati entrambi. Quota 100 non è dunque Quota 100: non si può accedere alla pensione ad esempio con 37 di contributi e 63 di età, per il doppio paletto.

 

L’ASPETTATIVA DI VITA

L’adeguamento all’aspettativa di vita resta come meccanismo generale per il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia: a gennaio 2019 si passa quindi da 66 anni e 7 mesi a 67 anni, e resta la previsione di ulteriori futuri aumenti.

L’adeguamento viene cancellato invece per il requisito contributivo relativo al cosiddetto accesso al pensionamento anticipato indipendente dall’età. In sostanza si blocca ai requisiti esistenti nel 2018 ( 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne ) l’anzianità contributiva necessaria per la pensione anticipata. Vengono inoltre esclusi dagli incrementi i lavoratori precoci (coloro i quali hanno svolto almeno un anno di lavoro prima dei 19 anni) equiparati in questo modo alle 15 categorie di lavori usuranti e gravosi, definite dalla legge  205/2017 (che usufruiscono delle agevolazioni se hanno almeno 30 anni di contributi ed hanno svolto quell’attività per almeno 7 anni negli ultimi 10).

LE FINESTRE. PUBBLICI E PRIVATI

Vengono reintrodotte le finestre, cioè il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti e il diritto alla decorrenza della pensione. La loro reintroduzione depotenzia l’eliminazione dell’aumento legato all’aspettativa di vita per le pensioni anticipate, portando lo “sconto” rispetto alla situazione preesistente a 2 mesi.

Le finestre sono trimestrali per i lavoratori dipendenti del settore privato e semestrali per quelli del settore pubblico.

La motivazione addotta per la differenziazione tra pubblici e privati, riguarda la necessità di garantire i servizi essenziali: in palese contrasto con il nuovo blocco delle assunzioni nel pubblico fino a novembre 2019 stabilito dalla manovra.

I dipendenti pubblici sono penalizzati anche dal rinvio del pagamento del TFS che viene posticipato alla data in cui la lavoratrice o il lavoratore sarebbe andato in pensione senza quota 100, anche di 6 anni. Il testo finale fa riferimento a convenzioni con le banche per l’erogazione anticipata del TFS, con gli interessi pagati dall’Inps e trattenuti dall’importo dell’indennità di fine servizio, quindi a carico del lavoratore.

PROROGA DI APE SOCIALE

Viene prorogata di un anno l’Ape Social ricalcando i termini con i quali è stata istituita. Come è noto l’AS ha previsto la possibilità per le persone che abbiano compiuto 63 anni di andare in pensione se in una delle seguenti condizioni: disoccupati che abbiano concluso l’indennità di disoccupazione da tre mesi, con almeno 30 anni di contributi; lavoratori che assistano familiari conviventi di 1°grado con disabilità grave da almeno 6 mesi e con almeno 30 anni di contributi; lavoratori con invalidità uguale o superiore al 74% con almeno 30 anni di contributi; lavoratori che svolgano un lavoro particolarmente gravoso o l’abbiano svolto per 6 anni negli ultimi 7 con 36 anni di contributi. Sono requisiti strettissimi e interpretati restrittivamente, in particolare per quel che riguarda le lavoratrici e i lavoratori disoccupati. Il che ha comportato – secondo i dati Inps del novembre 2018 – l’accoglimento di poco più di 33mila domane su un totale di oltre 87mila (il 38%), tra novembre 2017 e luglio 2018.

PROROGA DI OPZIONE DONNA

Nella decreto è prevista anche la proroga di Opzione donna, con la possibilità di accedere alla pensione per le lavoratrici dipendenti che entro il 31 dicembre 2018 abbiano maturato almeno 35 anni di contributi ed abbiano almeno 58 anni di età se lavoratrici dipendenti e almeno 59 se autonome. Opzione donna comporta come è noto il ricalcolo complessivo della pensione con il sistema contributivo, con una decurtazione media del 30%. Le finestre inoltre in questo caso continuano ad essere di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

 

IN SINTESI

Quota 100, come il “reddito di cittadinanza” sono sottoposte al rischio molto concreto di interventi peggiorativi, passate le elezioni europee, per la pesantezza delle clausole di salvaguardia che condizionano tutta la manovra del governo.

Nel merito, è migliorativa rispetto alla disastrosa situazione esistente, conseguente alla Legge Fornero  – per la cui abrogazione, lo ricordiamo,  Rifondazione Comunista promosse un referendum nel 2012 purtroppo vanificato dallo scioglimento anticipato delle camere – ma ha carattere triennale e non rappresenta in nessun modo né la cancellazione promessa in campagna elettorale della Fornero, né una riforma organica, come testimonia il permanere di diverse misure, tutte in regime sperimentale (Quota 100, Ape Sociale, Opzione Donna…).

Vi accederanno un numero di lavoratori significativamente inferiore alla platea potenziale, anche per la riduzione della pensione conseguente ai minori anni di contribuzione.

L’adeguamento all’aspettativa di vita resta per la pensione di vecchiaia, e non è parametrato alle diverse condizioni di lavoro e di stress da lavoro, non risolte dalle limitate eccezioni previste.

Non è in nessun modo risolutiva in particolare per le donne, le più colpite dalla controriforma del 2011, che continuano ad essere gravemente penalizzate, e che anticipano le future (e più gravi) penalizzazioni dei giovani lavoratori e delle giovani lavoratrici precarie.

Il perdurante sessismo di una società che scarica sulle donne il lavoro domestico e di cura (5 ore e 13 minuti in media al giorno contro 1 ora e 50 degli uomini: 3 volte tanto1),  e insieme le discrimina nei riconoscimenti sociali, fa sì che le donne abbiamo carriere lavorative discontinue, subiscano il part-time imposto assai più degli uomini (1milione e 851mila donne contro 851mila uomini2), subiscano perduranti penalizzazioni salariali.

Nel 2011, prima dell’approvazione della Legge Fornero, le donne con 35 anni di contributi erano solo il 20,6% sul totale femminile, contro il 70,6% degli uomini sul totale maschile3. Figuriamoci 38! Ma allora era possibile utilizzare il canale della pensione di vecchiaia che prevedeva 5 anni di differenza per le lavoratrici private (mentre per le pubbliche la modalità truffaldina di relazione con la UE da parte di tutti i governi, di centrosinistra come di centrodestra, aveva già portato all’innalzamento dell’età pensionabile).

I dati recenti forniti dai sindacati parlano per le lavoratrici del settore privato di una media di 25,5 anni di contributi contro i 38,8 degli uomini.

In sostanza le donne che potranno accedere a Quota 100 saranno un’assoluta minoranza, mentre Opzione Donna comporta penalizzazioni delle pensioni fortissime, che intervengono su retribuzioni già nettamente più basse di quelle degli uomini.

I giovani

La situazione attuale delle donne non fa che anticipare la situazione futura di chi lavora oggi.

I 38 anni di contributi sono una chimera per la condizione precaria sempre più generalizzata delle lavoratrici e dei lavoratori attuali, che vede accanto alla discontinuità lavorativa condizioni salariali nettamente peggiori (il 30% in meno rispetto al tempo indeterminato).

Per questo è per noi imprescindibile una mobilitazione che si ponga l’obiettivo di una riforma organica della previdenza, e che rivendichi da subito il ripristino di una riduzione significativa dell’età pensionabile per le donne – almeno fin quando non sarà conquistata una effettiva uguaglianza nel lavoro produttivo e riproduttivo – e una pensione di garanzia per i giovani, iniziando a rimettere in discussione i meccanismi del contributivo.

Come continuiamo a evidenziare, non c’è nessun problema di sostenibilità intrinseca del sistema pensionistico. La controriforma Fornero fu imposta dentro le logiche delle politiche di austerità. Ma il saldo  tra le entrate contributive e le prestazioni previdenziali, al netto dell’assistenza e delle tasse, è  sempre stato in attivo a partire dal 1996: un attivo che nel 2016 è stato di circa 39 miliardi4.

Il limite di “Quota 100” è quello di tutta la manovra, di cui pure rappresenta probabilmente il provvedimento migliore: i vincoli dell’austerità UE rispetto ai quali il governo ha portato avanti un’iniziativa tanto teatrale quanto inefficace, ed insieme le politiche fiscali inique fatte di condoni e Flat Tax, piuttosto che di contrasto all’evasione, maggiore progressività, patrimoniale sulle grandi ricchezze.

 

1 Censis,  2016

2 Istat, terzo trimestre 2018

3 X Congresso Attuari INPS

4 F. R. Pizzuti “Pensioni: una bomba sociale pronta a esplodere”, Gennaio 2018

 

A cura di Roberta Fantozzi

Dip. politiche economiche e del lavoro

QUI IL DOCUMENTO DA SCARICARE: NOTA AGGIORNATA SU RDC E QUOTA 100

 

volantino-9-febbraio-def-OK--(1)-001


Sostieni il Partito con una



 
Appuntamenti

PRIVACY







o tramite bonifico sul cc intestato al PRC-SE al seguente IBAN: IT74E0501803200000011715208 presso Banca Etica.