Insegnamento della religione cattolica: ritorno agli anni Trenta

Insegnamento della religione cattolica: ritorno agli anni Trenta

Antonia Sani

La Legge 824 del 1930 e il decreto leg.vo 62/2017      (pubblicato in “L’Incontro”-Torino)

 

Sono trascorsi 90 anni dalla promulgazione della Legge 824 del 6 giugno 1930 “Istituzione dell’insegnamento di religione nella scuola pubblica in attuazione del Concordato”.  Il regime fascista, sotto la cui egida erano stati sottoscritti dal Regno d’Italia e dalla  Santa Sede i Patti Lateranensi(1929), è stato abbattuto; la Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, emanava nel 1948 la Carta Costituzionale, fondamento della nuova democrazia nel nostro Paese….  Eppure, i contenuti della Legge 824 /1930, pur con le modifiche intervenute, è ancora vigente nei suoi contenuti caratterizzanti (“stessi diritti e doveri degli altri docenti” per i docenti di r.c.; nomina “d’intesa con l’ordinario diocesano”)   Non solo vigente, ma addirittura determinante nel dar luogo quotidianamente alla vanificazione del primo comma dell’Art.7/Cost. “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”.

I 9 articoli della Legge 824 del 1930, in palese contrasto con quel primo comma, si mantennero intatti  fino a quando i lavori della Commissione Paritetica preposta all’armonizzazione dei Patti Lateranensi con i principi fondativi della Costituzione repubblicana  non produssero i presupposti per gli Accordi di Villa Madama, sottoscritti nel 1984 dall’on. Craxi e da mons. Casaroli. Nonostante all’Art.8 /Cost sia affermata l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose, il Nuovo Concordato accentuò il privilegio concesso dallo Stato alla Santa Sede con un ostentato scavalcamento del primo comma dell’Art.7  e un’inosservanza dell’Art.8. Fu, infatti, proprio il Nuovo Concordato, divenuto Legge121 nel 1985, ad ampliare le disposizioni contenute nella L. 824/1930 estendendo l’IRC alla Scuola primaria e alla Scuola dell’Infanzia nella misura di due ore settimanali….

La facoltatività, introdotta dal Nuovo Concordato, col voto favorevole del PCI, poté apparire alle prime una conquista, ma l’Intesa applicativa DPR 751/1985 – denominata Falcucci-Poletti – dimostrò chiaramente che nulla era di fatto cambiato, poiché l’IRC  veniva incluso nell’orario ordinario delle lezioni.  Per non risuscitare lo spettro dell’esonero, peraltro mai sconfitto nella mentalità dei cittadini, il governo ricorse allo stratagemma delle “attività alternative”che i /le non avvalentisi avrebbero potuto scegliere in luogo dell’IRC.

Non intendiamo in questa sede rievocare le battaglie delle associazioni laiche in difesa della laicità della scuola e degli stessi principi costituzionali…Battaglie mai sopite, con esiti solo parzialmente soddisfacenti, in quanto la “libertà di coscienza” venne- sì -riconosciuta come diritto insopprimibile da tutte le istituzioni, ma di fatto nessun reale intervento fu compiuto da parte delle istituzioni preposte agli ordinamenti scolastici.

Molte speranze erano state riposte nell’elaborazione del Testo Unico “delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione… “(T.U. d.lg.vo .n.297/1994).    Ma, mentre l’art.185 del T.U. nell’elenco delle materie dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo della Scuola Secondaria non fa alcuna menzione dell’ IRC e fa cenno alla presenza in commissione dei docenti delle materie elencate, all’ art. 309 vengono testualmente riportati i passi caratterizzanti degli artt. 4, 5, 7 della L.824 /1930. !! Fondamentale per le conseguenze nel corso dei decenni successivi al 1994 fu, in particolare, pur con le modifiche richieste dalla nuova normativa sugli Organi Collegiali, l’inserimento desunto dall’art.7 (L:824) dell’espressione “ i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente… con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti…”( T.U. art.309)    Per superare discriminazioni inevitabili fu indispensabile una revisione dell’Intesa (DPR 202/1990) volta a neutralizzare il voto del docente di r.c. allo scrutinio finale   qualora si mostrasse determinante….  Ma ben al di là della citata legge fascista si spinse l’immissione in ruolo dei docenti di r.c.  (Legge 186/2003), un vero capolavoro dell’intreccio trono-altare. In forza degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, i docenti di r.c., qualora   non più sorretti dall’ombrello del Vaticano, perdono l’idoneità all’irc ma restano a carico dello Stato che può inserirli in altra graduatoria scavalcando  col punteggio accumulato gli aventi diritto.

L’ACCETTAZIONEE SUPINA nel T.U. della disposizione L.824/1930, art.7 -  (emessa –allora- in conformità  dell’ obbligo dell’insegnamento religioso)-  NONOSTANTE il NUOVO CONCORDATO AVESSE INTRODOTTO IL REGIME DI FACOLTATIVITA’,  è alla base di ambiguità, commistioni, discriminazioni, ingerenze  improprie, rese tuttora possibili dall’ acquiescenza  oggi dominante. Ultimo tassello, passato quasi inosservato tra le pieghe della “Buona Scuola”, è il decreto leg. vo 62/2017 sulla valutazione.  Una duplice operazione è stata tacitamente compiuta: l’abrogazione dell’elenco specifico delle materie d’esame di Terza Media, la conferma di tutti i docenti della classe come commissari d’esame.  Sempre sulla base degli “stessi diritti e doveri degli altri docenti,” anche il docente di r.c. commissario d’esame? 18 associazioni nazionali del mondo della scuola e della laicità, ravvisando in questa mossa il rischio di un ripristino dell’esonero (mai decisamente superato!) hanno promosso un appello per indurre il MIUR a emanare una C.M. in grado di chiarire se r.c. sarà materia d’esame, e se non lo fosse, che funzione avrebbe la presenza del  docente di r. c. nelle sottocommissioni?  E come si manifesterebbe il suo voto?

L’appello verrà presentato alla stampa a Roma il 23 maggio alle ore 15 presso il CESV. Auspichiamo che da questa iniziativa collettiva possa riprendere linfa la battaglia per la collocazione dell’irc al di fuori dell’orario ordinario delle lezioni, nel rispetto di una facoltatività frutto peloso di un accordo che ben altri esiti avrebbe dovuto conseguire. …..

 


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