Elena Coccia e Raffaele Tecce: nuovi problemi per i Comuni col piano di riequilibrio finanziario

Elena Coccia e Raffaele Tecce: nuovi problemi per i Comuni col piano di riequilibrio finanziario

          Il PRC SE – attraverso la consigliera comunale e metropolitana di Napoli Elena Coccia  ed il responsabile nazionale EE.LL. Raffaele Tecce – manifesta una forte preoccupazione per il fatto che i Comuni in difficoltà finanziaria, concentrati in buona misura al Meridione, possano avere ulteriori problemi, nell’attuale fase pandemica, in seguito ad una recente ordinanza della magistratura contabile campana.

Il riferimento – continuano i due esponenti comunisti – è all’ordinanza n. 37/2021 con cui la Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Campania ha sollevato una “pregiudiziale comunitaria”, con richiesta di rito accelerato, dinnanzi alla Corte di giustizia europea per presunta violazione di principi dello stato di diritto quale la sospensione, seppur temporanea, di alcune funzioni di una magistratura indipendente com’è la Corte dei conti.

Le norme oggetto dell’ordinanza di remissione dei giudici campani sono contenute in due decreti-legge del precedente Governo noti come “decreto semplificazioni” e “decreto agosto” dove si stabilisce la sospensione di funzioni istruttorie delle Sezioni Regionali di controllo sui piani di riequilibrio finanziario fino al 30-6-2021.

Coccia e Tecce, invece,  osservano che la sospensione, da parte della Commissione europea, del Patto di Stabilità Europea influisce  inevitabilmente sulle modalità applicative della disciplina di bilancio e, quindi, anche sui controlli ad essa collegati, anzi, concludono, il prolungamento della pandemia richiede una proroga delle disposizioni oggetto dell’ordinanza accompagnata da una sospensione formale del Patto di Stabilità Interno.

IN SINTESI, L’ ORDINANZA DELLA CORTE DEI CONTI CAMPANA, ANCORCHE’ DI PORTATA MOLTO LIMITATA, RISCHIA DI SPINGERE IL GOVERNO ITALIANO A NON ALLENTARE DEI CONTROLLI CHE, IN PIENA PANDEMIA, NON POTRANNO CHE PRODURRE ALTRI DISSESTI FINANZIARI A DANNO DEI SERVIZI E DEI DIRITTI DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI DI COMUNI CHE GIA’ SONO IN SOFFERENZA.

IN ALLEGATO

Nota tecnico-politica a carattere esplicativo per il Dipartimento EE.LL. del PRC su:

ORDINANZA N. 37/2011 DELLA CORTE DEI CONTI-SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA E COMUNI COL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

 

 Nota tecnico-politica a carattere esplicativo per il Dipartimento EE.LL. del PRC

 

ORDINANZA N. 37/2011 DELLA CORTE DEI CONTI-SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA E COMUNI COL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE.

 

 

Sommario: - Premessa

1)      Un aspetto preliminare: l’impatto concreto delle disposizioni contenute nei dd-l n. 76/2020 e n. 104/2020

1a) L’esempio dei Comuni calabresi

1b) L’esempio dei Comuni campani

 

2)      Brevi considerazioni conclusive.

 

 

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Premessa

            La presente nota ha finalità esplicative ed è scritta con una terminologia il più possibile atecnica per favorirne la comprensione per “non addetti ai lavori” anche se la materia è abbastanza specialistica e potrebbe, forse, provocare qualche difficoltà di fruizione che cercheremo di superare con eventuali chiarimenti che si potranno richiedere in maniera sintetica e senza appesantimenti.

Qui, pertanto, date le summenzionate caratteristiche della nota e per questioni di tempestività, non si prendono in considerazione tutti gli aspetti del complesso ed articolato provvedimento dei magistrati contabili campani né si vogliono esprimere giudizi sull’attività di un organo di rilevanza costituzionale quale la Corte dei conti cui il nostro ordinamento intesta importanti attribuzioni a tutela della finanza pubblica.

L’ordinanza di remissione in argomento riguarda una “pregiudiziale comunitaria” con cui i giudici contabili hanno rimandato la deliberazione in merito alla rimodulazione del piano di riequilibrio del Comune di Camerota (provincia di Salerno) per attendere l’interpretazione della Corte di giustizia europea su alcune disposizioni contenute nei decreti “semplificazioni” ed “agosto” del precedente Governo dove, all’interno di disposizioni riguardanti l’attuale emergenza socio-sanitaria, sono stati sospesi alcuni poteri istruttori delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti fino a metà 2021.

Più nello specifico, si tratta dell’art. 17 del d-l n. 76/2020 – che prevede la sospensione del “dissesto guidato”, ossia quel tipo di dissesto finanziario che nasce da una bocciatura del piano di riequilibrio da parte della Sezione Regionale di controllo territorialmente competente – e l’art. 53 del d-l n. 104/20120 che sospende fino al 30/6/2021 i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie della magistratura contabile anche se già decorrenti.

Si seguirà, in questa breve disamina, un approccio prevalentemente sostanzialistico per valutare il livello di rilevanza per la disciplina di bilancio che, eventualmente, possono/potranno avere le disposizioni di legge oggetto della “pregiudiziale comunitaria” su cui i magistrati campani, ai sensi dell’art. 105 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte di giustizia europea, hanno chiesto il rito accelerato.

Tale approccio ci sembra utile sia per far meglio comprendere al mondo degli EE.LL. le eventuali conseguenze pratiche di un eventuale accoglimento della pregiudiziale, aldilà delle pur importanti questioni formali sollevate dai magistrati contabili, e sia per valutare la consistenza o meno di ciò che viene portato all’attenzione del consesso giurisdizionale europeo.

 

1)      Un aspetto preliminare: l’impatto concreto delle disposizioni contenute nei dd-l n. 76/2020 e n. 104/2020.

Valutare, ad esempio, se le citate disposizioni – in virtù del tipo d’approccio richiamato in premessa – impattano su una platea vasta o ristretta di Enti ci sembra preliminare per comprendere la portata effettiva dell’ordinanza della Corte sui Comuni in riequilibrio finanziario.

Com’è noto, la maggior parte dei Comuni che hanno adottato la procedura del riequilibrio finanziario si trova al Sud con una particolare concentrazione in Sicilia, Calabria e Campania.

Qui facciamo degli esempi di impatto rispetto alla realtà calabrese e a quella campana[1].

1a) L’esempio calabrese.

      Al 31-12-2019, secondo i dati dell’Università Ca’ Foscari (la banca dati sui riequilibri e i dissesti finanziari) in Calabria vi erano 67 Comuni in riequilibrio finanziario ma nell’ultimo anno e nei primi mesi del 2021 ben 23 Enti sono passati dal riequilibrio al dissesto o spontaneamente o per intervento della Sezione Regionale calabrese, pertanto il numero complessivo scende a 44.

Rispetto a tale numero di Enti occorre tenere presente quanti sono quelli che hanno utilizzato la facoltà di riformulare o rimodulare il proprio piano di riequilibrio perché è soltanto rispetto ad essi che agiscono le disposizioni dell’art. 17, commi 2 e 3, del d-l n. 76/2020.

I Comuni calabresi che ricadono in questa fattispecie sono sei, tuttavia occorre ridurne ulteriormente il numero perché la norma fa riferimento ai piani riformulati/rimodulati tra il dicembre 2017 e il gennaio 2020 e, a questo punto, si scende a soli tre Comuni: Borgia, Reggio Calabria e Rombiolo e di essi di una certa rilevanza è soltanto Reggio Calabria.

Insomma non è difficile arguire che l’impatto concreto delle disposizioni in esame è veramente minimo.

Passiamo all’impatto dei commi 8 e 9 dell’art. 53 del d-l 104/2020.

In questo caso la disposizione si applica ai Comuni che hanno già avuto l’approvazione del piano di riequilibrio che, per la situazione calabrese, riguarda cinque Comuni (Montalto Uffugo, Rende, Sellia Marina, Damanico e Reggio Calabria) e di essi soltanto uno aveva avuto fissati dalla Corte territoriale competente adempimenti istruttori a termine (deliberazione n. 157/2020): si tratta di Reggio Calabria già coinvolto, come visto, dall’applicazione dell’art. 17, co. 3, del d-l n. 76/2020.

Nella pregiudiziale della Corte campana si evidenzia anche che le disposizioni in esame, oltre alle funzioni della magistratura di controllo, danneggiano  i creditori degli Enti perché, sempre alla medesima scadenza, vengono sospese anche le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei  confronti dei Comuni interessati.

Pure in questo caso occorrerebbe verificare il concreto impatto rispetto alla disponibilità di cassa dei singoli Enti per verificare le quote vincolate per pignoramenti e, in tal caso, il legislatore potrebbe intervenire, dove necessario, con misure compensative, ma questo aspetto dell’ordinanza, per quanto espressione di elevata sensibilità, non sembra del tutto coerente con le specifiche funzioni della Corte in quanto la tutela dei creditori può più propriamente rientrare nelle attribuzioni di altri organi e, quindi, si potrebbe configurare una carenza di interesse da parte del giudice rimettente.

 

1b) L’esempio campano

Dalle informazioni desumibili dalla citata banca dati Ca’ Foscari, i Comuni campani che hanno adottato la procedura di riequilibrio sono 59 successivamente sono passati al dissesto 25 Enti, pertanto i Comuni in riequilibrio sono diventati 34.

I Comuni che hanno operato rimodulazioni sono sei ma quelli rientranti nell’applicazione del citato art. 17 del d-l n. 76/2020 sono quattro: Napoli, Portici, Camerota e Battipaglia.

L’esame delle rimodulazioni del piano di riequilibrio di Camerota ha fatto scaturire l’ordinanza in commento.

Nei casi di Napoli e Portici non sembra che, allo stato, la Commissione del Ministero dell’Interno che presiede all’esame delle rimodulazioni dei piani di riequilibrio abbia terminato la propria attività alla cui conclusione viene stesa una relazione che, insieme alla documentazione d’appoggio, è trasmessa alla Sezione Regionale della Corte.

Pertanto per i due Comuni citati anche in caso di accoglimento in tempi brevi della ”pregiudiziale comunitaria” da  parte della Corte di giustizia difficilmente ci potrebbe essere una ripresa delle attività istruttorie prima del 30-6-2021, diverso sarebbe se ci fosse una proroga delle disposizioni in esame da parte del Governo perché ci sarebbe a disposizione un arco temporale più lungo per poter riprendere le attività istruttorie.

In sintesi, allo stato, si può concludere che per la situazione campana pur essendo coinvolti Comuni di maggior rilevanza l’impatto concreto dell’art. 17 del d-l n. 76/2020 è veramente basso.

Per l’art. 53, co. 8, del decreto agosto (la sospensione dei poteri istruttori fino al 30/06/2021) riguarda i Comuni che hanno ricevuto l’approvazione del proprio piano di riequilibrio che sono 14: Avellino, Carinola, Cicciano, Napoli, Portici, Procida, Acierno, Camerota, Battipaglia, Buonabitacolo, Contursi Terme, Nocera Inferiore, Petina, Scafati.

Tuttavia soltanto tre godranno effettivamente della sospensione in quanto al momento dell’entrata in vigore della norma in argomento oggetto di attività istruttoria (Napoli, Battipaglia, Nocera Inferiore) negli altri 11 casi la sospensione dei termini varrà per le attività istruttorie da effettuare.

Per la sospensione delle procedure esecutive rinviamo alle considerazioni svolte in precedenza per il caso calabrese.

 

2)      Brevi considerazioni conclusive

L’esame di due delle situazioni più significative sul piano nazionale costituisce un campione rappresentativo e, pertanto, si ritiene che le considerazioni svolte per i casi calabrese e campano siano a maggior ragione generalizzabili in tutte quelle Regioni dove il numero assoluto dei riequilibri finanziari è decisamente più basso.

Lo scarso impatto emerge ancora più chiaramente se si raffronta il numero complessivo dei Comuni ricadenti nella normativa oggetto della pregiudiziale – 11 in tutto tra Calabria e Campania – con quello complessivo delle due Regioni – 962 di cui 411 Comuni della Calabria e 551 della Campania – dove si noterà che ben 951 non ne sono coinvolti.

Ciò che nell’ordinanza n. 37/2021 non sembra convincere è sia che non sia stata preceduta da un’analisi d’impatto e, soprattutto, che non venga fatto cenno in nessuna delle circa 40 pagine del complesso provvedimento il fatto che sia stato sospeso il Patto di stabilità europeo (PSE) e, anzi, gli orientamenti più recenti della Commissione prevedono un prolungamento della sospensione anche per il prossimo anno e questo aspetto è di palese rilevanza visto che ci si rivolge a dei giudici europei.

E’ chiaro che la sospensione del PSE non può non riflettersi anche sulla disciplina di bilancio e i controlli ad essa collegati, per la sospensione delle procedure esecutive andrebbero individuati i casi maggiormente penalizzanti e intervenire in maniera mirata da parte del Governo per limitare al massimo ulteriori danni per i creditori dei pochi Enti effettivamente coinvolti.

Il prolungamento della pandemia, invece, richiederebbe una proroga delle disposizioni delle disposizioni su cui ci siamo soffermati almeno fino al 31/12/2021 e una formale sospensione del Patto di Stabilità Interno.

Naturalmente, sarà interessante valutare l’esito del pronunciamento della Corte di Giustizia europea.

 

 

 

 



[1] Buona parte dei dati sulle istruttorie relative ai piani di riequilibrio finanziario dei Comuni calabresi e campani sono tratti da un interessante articolo della redazione della rivista online “Diritto e conti” su: “L’impatto del “decreto semplificazioni” e del decreto agosto” sui Comuni in piano di riequilibrio in Calabria e Campania: molto rumore per pochi?”

 

 

 


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