Palermo obbedisce alla Costituzione e disobbedisce a Salvini

Palermo obbedisce alla Costituzione e disobbedisce a Salvini

Giusto Catania

Il decreto sicurezza rappresenta un grave problema di sicurezza per le nostre città. Soprattutto per le grandi città che, improvvisamente, si ritrovano, centinaia o forse migliaia di persone prive dell’iscrizione anagrafica.

La scelta del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di disattendere il decreto Salvini rappresenta una grande questione politica che rilancia il protagonismo degli amministratori locali che rischiano di subire, indiscriminatamente, gli effetti devastanti delle scelte nefaste del governo.

La città di Palermo, da tempo, rappresenta un baluardo contro le pulsioni xenofobe e razziste che serpeggiano nel Paese e le scelte simboliche e concrete, costruite negli ultimi sei anni e mezzo dall’amministrazione guidata da Orlando, sono un pezzo fondamentale di una narrazione anomala, fuori dagli schemi tradizionali, in controtendenza rispetto alle politiche attuate nel Paese.

La scelta di Orlando non è frutto di un’estemporaneità ma è una naturale tappa di un percorso che si riconosce nella “Carta di Palermo”, il documento politico approvato dalla giunta e dal Consiglio Comunale nel 2015, che teorizza l’abolizione del permesso di soggiorno; rilancia nel dibattito pubblico la cittadinanza di residenza; riconosce la libera circolazione di uomini e donne nel pianeta.

Palermo non ha atteso la retorica sovranista e razzista di Salvini per denunciare con forza il nuovo genocidio dei migranti, per aprire i porti e per dichiararsi città dell’accoglienza. Ecco perché, più di altri sindaci, Leoluca Orlando è legittimato ad aprire una polemica pubblica col governo e col suo ministro dell’Interno, perché in passato non ha risparmiato critiche severe alle scelte scellerate fatte dal ministro Minniti che hanno spianato la strada all’attuale razzismo di Stato.

“Chi vive a Palermo è cittadino di Palermo.” Questo principio, incardinato nella dichiarazione universale dei diritti umani, è l’elemento identitario della nostra città.  Ed oggi vieni palesemente calpestato dal decreto sicurezza che, già era stato bocciato dal Consiglio comunale di Palermo che, con due mozione di cui mi onoro di essere primo firmatario, aveva prima chiesto al sindaco di disattenderne le prescrizioni e, successivamente, di non autorizzare l’uso sperimentale del taser per la polizia municipale.

Inoltre, il gruppo consiliare di Sinistra comune, nel mese di novembre, ha presentato un’interrogazione al sindaco chiedendo di modificare l’orientamento dei funzionari che stavano impedendo la trascrizione anagrafica dei cittadini stranieri con protezione umanitaria.

In questo contesto è maturata la scelta di Orlando di sospendere l’applicazione del decreto Salvini per le parti di competenza dell’amministrazione comunale, così da aprire un conflitto che, attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria, spalancherà la strada ad un nuova verifica sulla legittimità costituzionale di una legge palesemente anti-costituzionale.

Alleghiamo, per completezza di informazione il testo dell’interrogazione presentata al Sindaco il 26 novembre scorso dai consiglieri di Sinistra Comune e l’Odg presentato dallo stesso gruppo, sul Dl Salvini prima ancora della sua conversione in legge.

 

Interrogazione con risposta scritta

 

AL SIG. SINDACO

 

 

Prot. n. 332                                                                      Palermo, 26 novembre 2018

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni anagrafiche titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 

 

Premesso che

Lo scrivente Gruppo Consiliare, così come evidenziato da diverse segnalazioni e da corrispondenze formali ed informali in nostro possesso, è venuto a conoscenza del fatto che l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile – Ufficio Stranieri, ha posto diniego di iscrizione anagrafica, ed in alcuni casi ha rifiutato addirittura di accogliere le istanze, per le/i cittadine/i extracomunitarie/i in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità o in fase di rinnovo.

Tutto ciò, perfino ai danni di cittadini che, sebbene avessero avviato le pratiche per la richiesta di residenza anagrafica in data precedente all’entrata in vigore del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113[1], sono stati rimandati indietro, da dipendenti dello stesso ufficio, comunicando che tale tipologia di permesso di soggiorno impedisca la possibilità a procedere alla trascrizione anagrafica.

Considerato che

La richiesta di iscrizione anagrafica, anche in vigenza del suindicato decreto-legge, non può essere negata, né può essere rifiutata l’istanza, in base alla motivazione umanitaria del permesso di soggiorno. Infatti, l’eventuale venir meno della motivazione umanitaria non ha come conseguenza immediata la cessazione degli effetti del permesso di soggiorno.

A conferma di tale tesi, si ricordano le disposizioni transitorie riscontrabili nel testo del decreto legge in argomento:

comma 8 dell’art. 1: “ Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto [……]” . Conseguentemente la locuzione “è rilasciato, alla scadenza” implica che tali permessi rimangono validi sino alla scadenza naturale.

comma 9 dell’art. 1 “Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali” ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”

 

Visto che

L’interpretazione erronea dell’Ufficio Anagrafe, secondo la quale il venir meno la motivazione umanitaria è causa immediata della decadenza del permesso di soggiorno, sta impedendo a numerosi cittadini il diritto all’iscrizione anagrafica, siamo davanti ad una grave violazione dei diritti costituzionalmente garantiti.

 

Ritenuto che

Sia inaccettabile che l’Ufficio comunale impedisca la possibilità ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, di iscriversi all’anagrafe dei residenti. Tale interpretazione erronea della norma sta producendo una violazione di diritti e di garanzie in materia di libertà personale, provocando grave disagio sociale.

SI CHIEDE

  1. Se corrisponda al vero che l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile – Ufficio Stranieri, abbia posto diniego di iscrizione anagrafica alle richieste, ed in alcuni casi rifiutato di accogliere le istanze, da parte di cittadine/i extracomunitarie/i titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità o in fase di rinnovo.
  2. In caso di risposta affermativa, quali siano i riferimenti normativi, ed in particolare, se le procedure sono state eseguite in base all’applicazione del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come riferito dalle/dai dipendenti dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile, quali siano gli articoli di riferimento nei quali siano date tali indicazioni.
  3. Copia degli atti attestanti le richieste di iscrizione anagrafica da parte di cittadine/i extracomunitarie/i ed eventuali relativi riscontri e motivazioni attestanti i dinieghi.
  4. Cosa intende fare l’Amministrazione Comunale per ripristinare le corrette garanzie e le regolari procedure per i cittadini titolari di permesso di soggiorno che chiedono l’iscrizione anagrafica.

 

 

Le/I Consigliere/i

Giusto Catania         Barbara Evola            Caterina Orlando           Marcello Susinno

 



[1] “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”

 

 

ordine del giorno

SOSPENSIONE DEL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N. 113 PER QUANTO RIGUARDA LE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA.

 

Il Consiglio Comunale

VISTO

Il Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”

PREMESSO CHE

Il dato relativo alle/ai migranti sbarcate/i è stato: nel 2016 di 144.574, nel 2017 di 108.538 e nel 2018 (al 12 ottobre) di 21.426, confermando un trend in calo che, dunque, non evidenzia la necessità di misure straordinarie ed urgenti.

CONSIDERATO CHE

Il decreto in oggetto riserva esclusivamente alle/ai titolari di protezione internazionale e alle/ai minori non accompagnate/i i progetti di integrazione ed inclusione sociale previsti dal sistema Sprar. Le/I richiedenti asilo troveranno invece accoglienza solo nei centri ad essi dedicati. Questo Decreto Legge, difatti favorisce i centri di accoglienza straordinaria, centri di grande concentramento e di difficile gestione, con poche possibilità di percorsi di integrazione ed inclusione sociale e che andavano chiusi da anni come i CAS (Centri di accoglienza straordinaria) ed i CARA (centri di accoglienza per richiedenti asilo).

Pertanto, si punta a smantellare proprio quella parte del sistema di accoglienza finalizzata a dare risposte ordinarie e strutturate, e non emergenziali, il sistema SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati), centri di accoglienza gestiti dai Comuni, con percorsi di integrazione ed interazione reale ed efficace declinato in piccole accoglienze, rifugio diffuso in alloggi e anche in famiglia.

Si va, pertanto, verso la cancellazione del sistema statale di accoglienza, in violazione di precisi obblighi internazionali derivanti dalla normativa europea, in particolare dalla Direttiva n.33 del 2013 in materia di accoglienza delle/dei richiedenti asilo. Una grave violazione che potrebbe comportare l’apertura dell’ennesima procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea.

ATTESO CHE

Molte realtà territoriali, in particolare il Comune di Palermo e la Città Metropolitana di Palermo, hanno messo in campo efficaci azioni volte all’implementazione di una solida e diffusa rete di accoglienza SPRAR e ad una distribuzione equa e sostenibile delle persone accolte su tutto il territorio e non solo nelle grandi aree urbane, garantendo percorsi di autonomia e favorendo la convivenza civile con le comunità locali.

Nell’area metropolitana di Palermo risultano accolte 1700 persone di cui 700 adulti nei CAS, circa 400 fra adulti e minori inseriti nei progetti Sprar, 600 minori stranieri non accompagnati nei centri di accoglienza. Nella città di Palermo sono 300 i minori accolti nelle strutture e 84 hanno il proseguo amministrativo disposto dal Tribunale dei Minori. Con le nuove disposizioni del Decreto Legge, moltissimi dei minori attualmente ospiti in tutta l’area metropolitana, al compimento del 18° anno di età, rischiano di uscire dai percorsi di accoglienza e di finire in strada o alternativamente, di richiedere il prosieguo amministrativo disposto dalla Autorità Giudiziaria (come previsto dalla legge Zampa) con rette giornalieri a totale carico dei Comuni, fino al compimento del 21° anno di età.

RITENUTO CHE

Le misure legislative contenute nel Decreto Legge abbattono i diritti di difesa e le garanzie in materia di libertà personale, cancellano la protezione umanitaria, aumentano i casi di detenzione dei richiedenti asilo, prevedono l’apertura di numerosi centri di detenzione nelle diverse regioni italiane, palesando evidenti problemi di incompatibilità con il dettato costituzionale.

L’abrogazione dell’istituto della protezione per motivi umanitari potrebbe risultare in contrasto con il dettato costituzionale.

La cancellazione della protezione umanitaria lascerà senza uno status legale migliaia di richiedenti asilo vittime di tratta, e minori non accompagnati privandoli della possibilità di accedere ad un permesso di soggiorno per minore età. Anche molte vittime di tratta, che ottenevano con il riconoscimento della protezione umanitaria e la possibilità di soggiorno legale e di emancipazione dalle mafie, ricadranno nelle mani dei loro ex sfruttatori. Gli appartenenti a queste categorie vulnerabili, che fino al 5 ottobre trovavano nel permesso di soggiorno per motivi umanitari, resteranno senza permesso di soggiorno e saranno di nuovo preda di organizzazioni criminali e di sfruttamento quotidiano. Con rischi sempre più consistenti di caduta nel baratro dei circuiti criminali.

RITENUTO PERTANTO CHE

Il Decreto Legge in oggetto:

elimina la possibilità per le Commissioni Territoriali e per il Questore di valutare la sussistenza dei gravi e/o seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano abrogando, di fatto, l’istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e introducendo una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare che non riconosce l’accesso alle misure di accoglienza;

non specifica, nell’attuale formulazione del testo, se questi nuovi permessi di soggiorno permettano l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come invece garantiva il permesso per motivi umanitari, con il rischio di ricaduta dell’intero costo dell’assistenza sanitaria sugli enti locali;

mira a prolungare il periodo massimo di trattenimento della/o straniera/o nei centri di permanenza per i rimpatri da 90 a 180 giorni;

elimina gli sportelli comunali che forniscono attività informative, di supporto e di assistenza alle/agli stranieri che intendano accedere ai programmi di rimpatrio volontario-assistito;

riserva l’accoglienza nel sistema SPRAR ai soli titolari di protezione e minori stranieri non accompagnati, escludendo i richiedenti asilo e protezione internazionale e i titolari di protezioni complementari;

esclude la possibilità ai detentori di permesso di soggiorno per richiesta di asilo e protezione internazionale l’iscrizione all’anagrafe dei residenti.

annulla i percorsi di integrazione e riduce le tutele sociali, favorendo nelle città l’aumento della presenza di persone in condizione di estremo disagio sociale o in clandestinità;

alimenta discriminazione, razzismo, tensioni sociali e ostilità nei confronti di immigrate/i e richiedenti asilo.

Per tutto quanto sopra considerato ed in piena sintonia con il contenuto degli Ordini del Giorno approvati dai Consigli Comunali delle città di Torino, Bologna e Firenze, volti a bloccare le nuove misure previste dal Decreto Legge n. 113/2018 e difendere il sistema Sprar,

Impegna il Sindaco

a chiedere al Ministro dell’Interno e al Governo di sospendere, in via transitoria fino a conclusione dell’iter parlamentare, gli effetti dell’applicazione del Decreto Legge n.113/2018 e ad aprire un confronto con la Città metropolitana e il Comune di Palermo e in generale con le città italiane, al fine di valutare le ricadute concrete di tale Decreto Legge sull’impatto in termini economici, sociali e sulla sicurezza dei territori.

 

PRIMO FIRMATARIO

 

Giusto Catania

capogruppo di Sinistra Comune


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