Tribunale di Roma respinge ricorso contro commissariamento Federazione PRC di Venezia

Tribunale di Roma respinge ricorso contro commissariamento Federazione PRC di Venezia

Pur non avendo mai nutrito dubbio sull’esito del contenzioso è con forte soddisfazione che comunico che il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso contro il commissariamento della Federazione di Venezia di Rifondazione Comunista presentato da Bonifacio, Polesel e Tosi, esponenti del gruppo che con Cardazzo, Bonzio e Pettenò ha promosso una lista a sostegno della candidata renziana Alessandra Moretti ponendosi di fatto fuori del nostro partito.

Ora auspichiamo che questo gruppo che ha violato ogni elementare regola di correttezza, oltre che lo Statuto del Partito della Rifondazione Comunista, la smetta di occupare illegalmente la nostra sede provinciale e regionale di Mestre e che non ci costringa a proseguire contenziosi giudiziari.

 Il loro ricorso non era solo giuridicamente inammissibile ma soprattutto privo di fondamento politico.

 Chiunque segua le vicende politiche a Venezia e in Veneto sa che queste persone hanno deciso di fatto di uscire dal partito per tentare di riconquistare un seggio alla regione alleandosi con la Moretti. E lo hanno fatto ponendosi in contrasto non con una presunta volontà autoritaria della direzione nazionale ma contro quanto legittimamente deliberato dal congresso e dal comitato regionale del Veneto.

Dopo aver per anni ricoperto ben pagate cariche pubbliche e/o incarichi nei gruppi consiliari questi compagni ci hanno riempiti di insulti e accuse di stalinismo davvero fuori luogo visto che il commissariamento è stato deciso proprio perché nella federazione di Venezia era stata boicottata la consultazione democratica degli iscritti.

 Ora lasciamoci dietro queste polemiche che non hanno fatto certo bene alla sinistra a Venezia e in Veneto.

 Maurizio Acerbo, commissario Federazione Venezia PRC

 

P.S.: di seguito trovate il testo del provvedimento con cui il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di Bonifacio, Maurizio, Polesel e Tosi contro il commissariamento della Federazione di Venezia. È una buona notizia che ci aiuta nel lavoro di ricostruzione del Partito non solo a Venezia. Colgo l’occasione per ringraziare le Avv.Ferretti ed Elia che ci hanno rappresentati e il tesoriere nazionale Marco Gelmini che ha curato tutta la questione del contenzioso.

 

TRIBUNALE DI ROMA

Il G. D.

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 06/07/15 nel procedimento ante

causam n. 28716/15;

visto il ricorso ex articolo 700 c.p.c. e le memorie di costituzione del resistente;

letti gli atti di causa,

OSSERVA

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 669 ter e 700 c.p.c., i signori Andrea

Bonifacio, Enzo Maurizio, Polesel Sergio e Tosi Maurizio hanno chiesto al Tribunale

di Roma un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. finalizzato ad ottenere la

sospensione dell’efficacia del parere adottato dal Collegio Nazionale di Garanzia del Partito della Rifondazione Comunista adottato in data 28/03/2015, nonché del provvedimento di Commissariamento della Federazione di Venezia del Partito della Rifondazione Comunista emesso dalla Direzione Nazionale del Partito della Rifondazione Comunista in data 19/03/2015.

A tal fine i ricorrenti hanno prospettato una domanda di merito, cui la richiesta cautelare sarebbe strumentale, volta all’accertamento della illegittimità dei summenzionati provvedimenti, con conseguente richiesta di annullamento degli stessi.

Si è costituita la associazione contestando la sussistenza del fumus e del periculum.

Ritiene il giudicante il ricorso inammissibile in quanto la proponenda azione di merito, strumentale all’istanza cautelare, prospetta una questione riguardante la illegittimità delle delibere di una associazione non riconosciuta, quale è il Partito delle Rifondazione Comunista, con conseguente richiesta di annullamento delle stesse, relativamente alla quale l’ordinamento prevede una specifica forma di tutela nell’articolo 23 c.c. che stabilisce la annullabilità delle deliberazioni delle associazioni in quanto contrarie alla legge, all’atto costitutivo e allo statuto. La norma citata al comma 3° prevede, altresì, una forma di tutela cautelare tipica in corso di causa costituita dalla sospensione cautelare della delibera impugnata.

Ciò posto, devesi ritenere inammissibile il ricorso al rimedio cautelare atipico ante causam, atteso che l’ordinamento prevede, come detto, espressamente la tutela tipica ex art. 23 c.c. della sospensione cautelare in corso di causa, nel caso in cui sia controversa la legittimità di una deliberazione assunta da una associazione.

La inammissibilità del ricorso assorbe ogni altra questione.

Alla luce del rigetto in rito del ricorso si ritiene di dover compensare le spese del presente procedimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c., rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite.

Roma, 22/07/15

Il giudice designato

Dott. Guglielmo Garri

 


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