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	<title>Commenti a: Soldi pubblici alle scuole private: l’anticlericalismo è un valore positivo</title>
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		<title>Di: piero</title>
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		<dc:creator>piero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 08:38:54 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Ripetiamo insieme:
le disposizioni sul delitto d&#039;onore sono state abrogate con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.
le disposizioni sul delitto d&#039;onore sono state abrogate con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.
le disposizioni sul delitto d&#039;onore sono state abrogate con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.
le disposizioni sul delitto d&#039;onore sono state abrogate con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.

Codice Penale, art. 587
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell&#039;atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d&#039;ira determinato dall&#039;offesa recata all&#039;onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
L&#039;art. 587 del codice penale consentiva quindi che fosse ridotta la pena per chi uccidesse la moglie (o il marito, nel caso ad esser tradita fosse stata la donna), la figlia o la sorella al fine di difendere &quot;l&#039;onor suo o della famiglia&quot;. La circostanza prevista richiedeva che vi fosse uno stato d&#039;ira (che veniva in pratica sempre presunto). La ragione della diminuente doveva reperirsi in una &quot;illegittima relazione carnale&quot; che coinvolgesse una delle donne della famiglia; di questa si dava per acquisito, come si è letto, che costituisse offesa all&#039;onore. Anche l&#039;altro protagonista della illegittima relazione poteva dunque essere ucciso contro egual sanzione.
A titolo di chiarimento sulle mentalità generali su queste materie, almeno al tempo della promulgazione del Codice Rocco (che però riprendeva concetti già presenti nel Codice Zanardelli), va detto che contemporaneamente vigeva l&#039;istituto del &quot;matrimonio riparatore&quot;, che prevedeva l&#039;estinzione del reato di violenza carnale nel caso che lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, salvando l&#039;onore della famiglia.
Quanto all&#039;ordinamento penale italiano, la prima innovazione venne dalla Corte Costituzionale, la quale aveva sancito l&#039;incostituzionalità dell&#039;art. 559 c.p., che prevedeva la punizione del solo adulterio della moglie e non anche del marito e del concubinato del marito (sentenze n.126 del 19 dicembre 1968 e n.147 del 3 dicembre 1969, ma in precedenza, nel 1961 si era già espressa in senso opposto). La prima sentenza era seguita, almeno temporalmente, ad un disegno di legge (n.4849, presentato alla Camera dei deputati il 6 febbraio 1968) dell&#039;on. Oronzo Reale, ministro Guardasigilli, che proponeva l&#039;abrogazione delle speciali previsioni sulle lesioni e sull&#039;omicidio &quot;a causa d&#039;onore&quot;, proposte riprese pochi mesi dopo da un progetto di revisione dell&#039;ordinamento penale affidato a Giuliano Vassalli. Le proposte erano restate senza effetto, sia per problemi di insufficiente durata delle legislature, sia per una certa posizione di &quot;non sgradimento&quot; da parte dell&#039;opinione pubblica (stigmatizzata, con una certa eco, dal Nuvolone, il quale sottolineò come non si potesse non tenerne conto).
Dopo il referendum sul divorzio (1974), dopo la riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975), e dopo il referendum sull&#039;aborto, dunque davvero molto tempo dopo le dette sentenze, le disposizioni sul delitto d&#039;onore sono state abrogate con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.

miiii,  ma da dove è piovuto questo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ripetiamo insieme:<br />
le disposizioni sul delitto d&#8217;onore sono state abrogate con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.<br />
le disposizioni sul delitto d&#8217;onore sono state abrogate con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.<br />
le disposizioni sul delitto d&#8217;onore sono state abrogate con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.<br />
le disposizioni sul delitto d&#8217;onore sono state abrogate con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.</p>
<p>Codice Penale, art. 587<br />
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell&#8217;atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d&#8217;ira determinato dall&#8217;offesa recata all&#8217;onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.<br />
L&#8217;art. 587 del codice penale consentiva quindi che fosse ridotta la pena per chi uccidesse la moglie (o il marito, nel caso ad esser tradita fosse stata la donna), la figlia o la sorella al fine di difendere &#8220;l&#8217;onor suo o della famiglia&#8221;. La circostanza prevista richiedeva che vi fosse uno stato d&#8217;ira (che veniva in pratica sempre presunto). La ragione della diminuente doveva reperirsi in una &#8220;illegittima relazione carnale&#8221; che coinvolgesse una delle donne della famiglia; di questa si dava per acquisito, come si è letto, che costituisse offesa all&#8217;onore. Anche l&#8217;altro protagonista della illegittima relazione poteva dunque essere ucciso contro egual sanzione.<br />
A titolo di chiarimento sulle mentalità generali su queste materie, almeno al tempo della promulgazione del Codice Rocco (che però riprendeva concetti già presenti nel Codice Zanardelli), va detto che contemporaneamente vigeva l&#8217;istituto del &#8220;matrimonio riparatore&#8221;, che prevedeva l&#8217;estinzione del reato di violenza carnale nel caso che lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, salvando l&#8217;onore della famiglia.<br />
Quanto all&#8217;ordinamento penale italiano, la prima innovazione venne dalla Corte Costituzionale, la quale aveva sancito l&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 559 c.p., che prevedeva la punizione del solo adulterio della moglie e non anche del marito e del concubinato del marito (sentenze n.126 del 19 dicembre 1968 e n.147 del 3 dicembre 1969, ma in precedenza, nel 1961 si era già espressa in senso opposto). La prima sentenza era seguita, almeno temporalmente, ad un disegno di legge (n.4849, presentato alla Camera dei deputati il 6 febbraio 1968) dell&#8217;on. Oronzo Reale, ministro Guardasigilli, che proponeva l&#8217;abrogazione delle speciali previsioni sulle lesioni e sull&#8217;omicidio &#8220;a causa d&#8217;onore&#8221;, proposte riprese pochi mesi dopo da un progetto di revisione dell&#8217;ordinamento penale affidato a Giuliano Vassalli. Le proposte erano restate senza effetto, sia per problemi di insufficiente durata delle legislature, sia per una certa posizione di &#8220;non sgradimento&#8221; da parte dell&#8217;opinione pubblica (stigmatizzata, con una certa eco, dal Nuvolone, il quale sottolineò come non si potesse non tenerne conto).<br />
Dopo il referendum sul divorzio (1974), dopo la riforma del diritto di famiglia (legge 151/1975), e dopo il referendum sull&#8217;aborto, dunque davvero molto tempo dopo le dette sentenze, le disposizioni sul delitto d&#8217;onore sono state abrogate con la legge n. 442 del 5 agosto 1981.</p>
<p>miiii,  ma da dove è piovuto questo!</p>
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	<item>
		<title>Di: Simone</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=2694#comment-10255</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 17:26:16 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In Italia l&#039;articolo del codice penale che prevedeva il reato di adulterio è stato dichiarato anticostituzionale con due sentenze della Consulta del 1968 e del 1969, ossia oltre 20 anni dopo la promulgazione della Costituzione. Non mi stupisce quindi (anche se la cosa mi indigna) che siano attualmente in vigore leggi che violano apertamente l&#039;articolo 33 della Costituzione.
Fra l&#039;altro per convincersi di questo fatto non è necessario essere dei fini giuristi, è sufficiente conoscere la lingua italiana.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Italia l&#8217;articolo del codice penale che prevedeva il reato di adulterio è stato dichiarato anticostituzionale con due sentenze della Consulta del 1968 e del 1969, ossia oltre 20 anni dopo la promulgazione della Costituzione. Non mi stupisce quindi (anche se la cosa mi indigna) che siano attualmente in vigore leggi che violano apertamente l&#8217;articolo 33 della Costituzione.<br />
Fra l&#8217;altro per convincersi di questo fatto non è necessario essere dei fini giuristi, è sufficiente conoscere la lingua italiana.</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Di: Erminio Liguori</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=2694#comment-10159</link>
		<dc:creator>Erminio Liguori</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 21:48:37 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Simone , hai fatto un grande intervento! Davvero chiaro e stringente, bravo. Purtroppo meschini calcoli di convenienza hanno portato proprio il PD a supportare squallidamente le brame monetarie del Vaticano, sempre pronto ad intascare prebende in cambio di &quot; benevolenze&quot;...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simone , hai fatto un grande intervento! Davvero chiaro e stringente, bravo. Purtroppo meschini calcoli di convenienza hanno portato proprio il PD a supportare squallidamente le brame monetarie del Vaticano, sempre pronto ad intascare prebende in cambio di &#8221; benevolenze&#8221;&#8230;</p>
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		<title>Di: Rublo</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=2694#comment-10156</link>
		<dc:creator>Rublo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 20:32:18 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[pensala ed esprimiti come vuoi con motivi veri e non da fascistello colorato di rosso :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pensala ed esprimiti come vuoi con motivi veri e non da fascistello colorato di rosso <img src='http://www.rifondazione.it/primapagina/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
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		<title>Di: oreste</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=2694#comment-10155</link>
		<dc:creator>oreste</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 20:30:01 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Rublo sei una laida m.rdaccia....procatore schifoso.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rublo sei una laida m.rdaccia&#8230;.procatore schifoso.</p>
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		<title>Di: Rublo</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=2694#comment-10154</link>
		<dc:creator>Rublo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 20:28:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il DM 261/98 ed il DM 279/99 (Ministro della Pubblica istruzione Luigi Berlinguer, Democratici di Sinistra), ed il testo unico “concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate” che li converte in legge, costituiscono il presupposto per la successiva sistematica e regolare concessione di finanziamenti alle scuole private.
Il governo D’Alema bis con la legge 62/2000 sancisce l’entrata a pieno titolo nel sistema di istruzione nazionale delle scuole private, che pertanto devono essere trattate “alla pari” anche sul piano economico.

Penso che come tutte le leggi, anche queste siano state vagliate dalla Corte Costituzionale, e se sono state applicate significa che hanno superato l&#039;ammissibilità.

Poi che il tutto sia giusto o sbagliato è altro discorso.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il DM 261/98 ed il DM 279/99 (Ministro della Pubblica istruzione Luigi Berlinguer, Democratici di Sinistra), ed il testo unico “concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate” che li converte in legge, costituiscono il presupposto per la successiva sistematica e regolare concessione di finanziamenti alle scuole private.<br />
Il governo D’Alema bis con la legge 62/2000 sancisce l’entrata a pieno titolo nel sistema di istruzione nazionale delle scuole private, che pertanto devono essere trattate “alla pari” anche sul piano economico.</p>
<p>Penso che come tutte le leggi, anche queste siano state vagliate dalla Corte Costituzionale, e se sono state applicate significa che hanno superato l&#8217;ammissibilità.</p>
<p>Poi che il tutto sia giusto o sbagliato è altro discorso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=2694#comment-10153</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 20:22:16 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Ma quando mai il vincolo costituzionale secondo cui &quot;La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali&quot; sarebbe un via libera ai finanziamenti alla scuola privata? Trattamento EQUIPOLLENTE significa che le scuole paritarie esercitano la loro funzione avendo garantita la libertà di insegnamento prevista dalla Costituzione,  offrono un percorso di studi equivalente a quello delle scuole pubbliche (vale a dire che un liceo scientifico statale e un liceo scientifico paritario seguono lo stesso ordinamento) e rilasciano titoli di studi aventi la stessa validità legale di quelli conferiti dalle scuole statali.
Ce ne vuole di fantasia per affermare che &quot;trattamento equipollente&quot; significhi legittimare dei finanziamenti statali alle scuole private, esplicitamente vietati dall&#039;art. 33 della Costituzione!
Che poi le scuole private facciano risparmiare soldi allo stato è un po&#039; la scoperta dell&#039;acqua calda. Ma che razza di discorso è questo? Anche sopprimere gli invalidi e i pensionati farebbe risparmiare tanto denaro allo stato, eppure a nessuno verrebbe in mente di farlo, se non altro perché le leggi lo vietano.
E la Costituzione non è forse la legge fondamentale dello stato? Come può allora uno stato ignorarla? Se la Costituzione vieta categoricamente i finanziamenti alle scuole private, perché insistere nel difendere un qualcosa di illegale?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma quando mai il vincolo costituzionale secondo cui &#8220;La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali&#8221; sarebbe un via libera ai finanziamenti alla scuola privata? Trattamento EQUIPOLLENTE significa che le scuole paritarie esercitano la loro funzione avendo garantita la libertà di insegnamento prevista dalla Costituzione,  offrono un percorso di studi equivalente a quello delle scuole pubbliche (vale a dire che un liceo scientifico statale e un liceo scientifico paritario seguono lo stesso ordinamento) e rilasciano titoli di studi aventi la stessa validità legale di quelli conferiti dalle scuole statali.<br />
Ce ne vuole di fantasia per affermare che &#8220;trattamento equipollente&#8221; significhi legittimare dei finanziamenti statali alle scuole private, esplicitamente vietati dall&#8217;art. 33 della Costituzione!<br />
Che poi le scuole private facciano risparmiare soldi allo stato è un po&#8217; la scoperta dell&#8217;acqua calda. Ma che razza di discorso è questo? Anche sopprimere gli invalidi e i pensionati farebbe risparmiare tanto denaro allo stato, eppure a nessuno verrebbe in mente di farlo, se non altro perché le leggi lo vietano.<br />
E la Costituzione non è forse la legge fondamentale dello stato? Come può allora uno stato ignorarla? Se la Costituzione vieta categoricamente i finanziamenti alle scuole private, perché insistere nel difendere un qualcosa di illegale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rublo</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=2694#comment-10131</link>
		<dc:creator>Rublo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 17:30:40 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[la storia del risparmio pur elargendo fondi la conoscevo, del fatto che dalla scuola privata (ovviamente non tutte) non escano delle &quot;cime&quot; ma spesso solo i figli di papà idem, semmai occorrerebbero commissioni di esami serie per impedire che dalel scuole pubbliche o private escano &quot;ferrivecchi&quot;.

Inoltre occorrerebbe punire severamente i politici che appoggiano scuole private gestite da parenti o familiari cosi come sarebbe opportuno eliminare totalemente le parentele multiple presenti in parecchie scuole pubbliche.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la storia del risparmio pur elargendo fondi la conoscevo, del fatto che dalla scuola privata (ovviamente non tutte) non escano delle &#8220;cime&#8221; ma spesso solo i figli di papà idem, semmai occorrerebbero commissioni di esami serie per impedire che dalel scuole pubbliche o private escano &#8220;ferrivecchi&#8221;.</p>
<p>Inoltre occorrerebbe punire severamente i politici che appoggiano scuole private gestite da parenti o familiari cosi come sarebbe opportuno eliminare totalemente le parentele multiple presenti in parecchie scuole pubbliche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Qtar</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=2694#comment-10126</link>
		<dc:creator>Qtar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 17:05:05 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Finanziamenti alla scuola privata in Italia
Le scuole non statali ricevono oggi denaro pubblico sotto forma di:
sussidi diretti, per la gestione di scuole dell’infanzia e primarie (ex parificate);
finanziamenti di progetti finalizzati all’elevazione di qualità ed efficacia delle offerte formative di scuole medie e superiori;
contributi alle famiglie dell&#039;importo massimo di € 300,00 denominati &quot;buoni scuola&quot; e disponibili solo per la scuola dell&#039;obbligo.
Si precisa che l&#039;Art. 33 della Costituzione italiana, al 3° comma, dispone che: [...] Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. [...] Ma dice anche che: [...] &quot;La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.&quot; [...]

Sussidi diretti
Il DM 261/98 ed il DM 279/99 (Ministro della Pubblica istruzione Luigi Berlinguer, Democratici di Sinistra), ed il testo unico “concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate” che li converte in legge, costituiscono il presupposto per la successiva sistematica e regolare concessione di finanziamenti alle scuole private.
Il governo D’Alema bis con la legge 62/2000 sancisce l’entrata a pieno titolo nel sistema di istruzione nazionale delle scuole private, che pertanto devono essere trattate “alla pari” anche sul piano economico. La legge prevede anche:
l’applicazione anche alle scuole paritarie del trattamento fiscale riservato agli enti senza fini di lucro;
l&#039;istituzione di fatto dei buoni scuola statali (stanziamento di 300 miliardi di lire a decorrere dal 2001);
l&#039;aumento di 60 miliardi di lire dello stanziamento per i contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate;
l&#039;aumento di 280 miliardi di lire dello stanziamento per le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato;
lo stanziamento di un fondo di 7 miliardi di lire per favorire l&#039;inserimento dei disabili nelle scuole private e la costruzione delle strutture necessarie.
Il governo Berlusconi, ministro Letizia Moratti, con il DM 27/2005 apporta alla Legge 62/2000 le seguenti modifiche:
non si parla più di “concessione di contributi” ma di “partecipazione alle spese delle scuole secondarie paritarie”;
è abbassata la soglia di alunni per classe (da 10 a 8) per l’accesso ai contributi;
vengono innalzati i livelli massimi dei contributi (12.000 euro per una scuola media inferiore, 18.000 per una scuola media superiore);
sono più che raddoppiati i finanziamenti per i progetti formativi (da circa 6 milioni di euro ad oltre 13 milioni).
Nel 2005 l&#039;ammontare dei contributi alle scuole non statali è di circa 500 milioni di euro (si veda la circolare ministeriale 38/2005).

Buoni scuola
I buoni scuola vengono istituiti nel 2000 dal Governo di centro-sinistra con la Legge 62/2000 sulla parità scolastica con un piano straordinario di finanziamento, attuato poi dal governo di centro-destra con la Legge 289/2002 che prevede un tetto di 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005.
La finanziaria del 2004 del governo Berlusconi, ministro Letizia Moratti, aumenta il tetto per il 2005 a 50 milioni di euro con accesso ai buoni per tutte le famiglie che entrano in graduatoria in base al limite di reddito. La legge sulla parità non prevede alcuna incompatibilità dei buoni statali con eventuali buoni regionali (previsti poi da Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Liguria, Toscana, Sicilia, Piemonte), per cui buoni statali e regionali risultano cumulabili.
In Lombardia, il sistema del buono scuola è stato introdotto da Roberto Formigoni nel 2000: un finanziamento alle famiglie volto a sostenere il pagamento delle rette scolastiche e a garantire la libertà d&#039;educazione[8], che secondo i suoi critici ha beneficiato all&#039;80% gli alunni delle scuole private (9% del totale della popolazione scolastica), senza criteri di merito o di reddito, per un totale di 400 milioni di euro tra 2001 e 2009. Secondo altri, la misura si è rivelata inoltre inefficace nel favorire le scuole private, che non sono aumentate in numero né in alunni, e non ha favorito la qualità della formazione degli studenti lombardi, che nelle indagini OCSE PISA (2003 e 2006) sono scesi in classifica, ma ha costituito un semplice trasferimento di fondi dalla Regione alle famiglie degli studenti delle scuole private

va comunque ricordato che le scuole paritarie secondo i dati del MIUR,fan risparmiare allo stato italiano 6 miliardi annui]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finanziamenti alla scuola privata in Italia<br />
Le scuole non statali ricevono oggi denaro pubblico sotto forma di:<br />
sussidi diretti, per la gestione di scuole dell’infanzia e primarie (ex parificate);<br />
finanziamenti di progetti finalizzati all’elevazione di qualità ed efficacia delle offerte formative di scuole medie e superiori;<br />
contributi alle famiglie dell&#8217;importo massimo di € 300,00 denominati &#8220;buoni scuola&#8221; e disponibili solo per la scuola dell&#8217;obbligo.<br />
Si precisa che l&#8217;Art. 33 della Costituzione italiana, al 3° comma, dispone che: [...] Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. [...] Ma dice anche che: [...] &#8220;La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.&#8221; [...]</p>
<p>Sussidi diretti<br />
Il DM 261/98 ed il DM 279/99 (Ministro della Pubblica istruzione Luigi Berlinguer, Democratici di Sinistra), ed il testo unico “concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate” che li converte in legge, costituiscono il presupposto per la successiva sistematica e regolare concessione di finanziamenti alle scuole private.<br />
Il governo D’Alema bis con la legge 62/2000 sancisce l’entrata a pieno titolo nel sistema di istruzione nazionale delle scuole private, che pertanto devono essere trattate “alla pari” anche sul piano economico. La legge prevede anche:<br />
l’applicazione anche alle scuole paritarie del trattamento fiscale riservato agli enti senza fini di lucro;<br />
l&#8217;istituzione di fatto dei buoni scuola statali (stanziamento di 300 miliardi di lire a decorrere dal 2001);<br />
l&#8217;aumento di 60 miliardi di lire dello stanziamento per i contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate;<br />
l&#8217;aumento di 280 miliardi di lire dello stanziamento per le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato;<br />
lo stanziamento di un fondo di 7 miliardi di lire per favorire l&#8217;inserimento dei disabili nelle scuole private e la costruzione delle strutture necessarie.<br />
Il governo Berlusconi, ministro Letizia Moratti, con il DM 27/2005 apporta alla Legge 62/2000 le seguenti modifiche:<br />
non si parla più di “concessione di contributi” ma di “partecipazione alle spese delle scuole secondarie paritarie”;<br />
è abbassata la soglia di alunni per classe (da 10 a 8) per l’accesso ai contributi;<br />
vengono innalzati i livelli massimi dei contributi (12.000 euro per una scuola media inferiore, 18.000 per una scuola media superiore);<br />
sono più che raddoppiati i finanziamenti per i progetti formativi (da circa 6 milioni di euro ad oltre 13 milioni).<br />
Nel 2005 l&#8217;ammontare dei contributi alle scuole non statali è di circa 500 milioni di euro (si veda la circolare ministeriale 38/2005).</p>
<p>Buoni scuola<br />
I buoni scuola vengono istituiti nel 2000 dal Governo di centro-sinistra con la Legge 62/2000 sulla parità scolastica con un piano straordinario di finanziamento, attuato poi dal governo di centro-destra con la Legge 289/2002 che prevede un tetto di 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005.<br />
La finanziaria del 2004 del governo Berlusconi, ministro Letizia Moratti, aumenta il tetto per il 2005 a 50 milioni di euro con accesso ai buoni per tutte le famiglie che entrano in graduatoria in base al limite di reddito. La legge sulla parità non prevede alcuna incompatibilità dei buoni statali con eventuali buoni regionali (previsti poi da Veneto, Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Liguria, Toscana, Sicilia, Piemonte), per cui buoni statali e regionali risultano cumulabili.<br />
In Lombardia, il sistema del buono scuola è stato introdotto da Roberto Formigoni nel 2000: un finanziamento alle famiglie volto a sostenere il pagamento delle rette scolastiche e a garantire la libertà d&#8217;educazione[8], che secondo i suoi critici ha beneficiato all&#8217;80% gli alunni delle scuole private (9% del totale della popolazione scolastica), senza criteri di merito o di reddito, per un totale di 400 milioni di euro tra 2001 e 2009. Secondo altri, la misura si è rivelata inoltre inefficace nel favorire le scuole private, che non sono aumentate in numero né in alunni, e non ha favorito la qualità della formazione degli studenti lombardi, che nelle indagini OCSE PISA (2003 e 2006) sono scesi in classifica, ma ha costituito un semplice trasferimento di fondi dalla Regione alle famiglie degli studenti delle scuole private</p>
<p>va comunque ricordato che le scuole paritarie secondo i dati del MIUR,fan risparmiare allo stato italiano 6 miliardi annui</p>
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		<title>Di: Simone</title>
		<link>http://www.rifondazione.it/primapagina/?p=2694#comment-10120</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 15:23:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il problema è mal posto. Non capisco infatti perché si debba sempre ricadere nella solita diatriba fra clericali e anticlericali, quando il problema è esclusivamente quello di valutare la legittimità dei finanziamenti alle scuole private. Che poi queste scuole private siano gestite da enti religiosi è un dettaglio irrilevante in quanto nulla aggiunge e nulla toglie all&#039;oggetto del contendere. 
L&#039;unica cosa veramente importante è l&#039;articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che &quot;Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. &quot;. E allora, se la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato e le leggi ordinarie non possono contraddire la Costituzione, qualcuno mi spieghi cosa c&#039;è da discutere? In un paese normale se ne prenderebbe semplicemente atto  e si pretenderebbe pertanto l&#039;immediata cessazione dei finanziamenti alle scuole private in quanto manifestamente anticostituzionali. Se poi qualcuno ritiene che questo articolo della Costituzione vada modificato o abrogato (opinione legittima), si adoperi per farlo in Parlamento, fermo restando che in caso di mancato raggiungimento del quorum dei 2/3, la modifica andrebbe sottoposta a referendum popolare. Perché non si adotta questa strategia, anziché furbescamente far finta di ignorare l&#039;esistenza di un articolo della Costituzione? Forse perché si ha paura che un referendum popolare porrebbe per sempre fine all&#039;assurda prassi di finanziare le scuole private?
Fra l&#039;altro è falso che la scuola privata sia migliore della scuola pubblica. E&#039; vero,esistono dei picchi di eccellenza, ma questi non costituiscono certo la norma.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il problema è mal posto. Non capisco infatti perché si debba sempre ricadere nella solita diatriba fra clericali e anticlericali, quando il problema è esclusivamente quello di valutare la legittimità dei finanziamenti alle scuole private. Che poi queste scuole private siano gestite da enti religiosi è un dettaglio irrilevante in quanto nulla aggiunge e nulla toglie all&#8217;oggetto del contendere.<br />
L&#8217;unica cosa veramente importante è l&#8217;articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che &#8220;Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. &#8220;. E allora, se la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato e le leggi ordinarie non possono contraddire la Costituzione, qualcuno mi spieghi cosa c&#8217;è da discutere? In un paese normale se ne prenderebbe semplicemente atto  e si pretenderebbe pertanto l&#8217;immediata cessazione dei finanziamenti alle scuole private in quanto manifestamente anticostituzionali. Se poi qualcuno ritiene che questo articolo della Costituzione vada modificato o abrogato (opinione legittima), si adoperi per farlo in Parlamento, fermo restando che in caso di mancato raggiungimento del quorum dei 2/3, la modifica andrebbe sottoposta a referendum popolare. Perché non si adotta questa strategia, anziché furbescamente far finta di ignorare l&#8217;esistenza di un articolo della Costituzione? Forse perché si ha paura che un referendum popolare porrebbe per sempre fine all&#8217;assurda prassi di finanziare le scuole private?<br />
Fra l&#8217;altro è falso che la scuola privata sia migliore della scuola pubblica. E&#8217; vero,esistono dei picchi di eccellenza, ma questi non costituiscono certo la norma.</p>
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